ATTO COSTITUTIVO DELL’ASSOCIAZIONE
“ AULA28 ”
Art. 1. E’ costituita l’associazione studentesca universitaria denominata “ Aula28” .
Art. 2.L’associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e persegue finalità di carattere culturale, sportivo e ricreativo .
Non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 3. Il patrimonio è costituito da contributi dei soci e dei terzi.
Art. 4. Sono aderenti all’associazione: i soci fondatori e i soci ordinari.
L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell’assemblea dei soci.
Sono Soci fondatori coloro che partecipano all’atto costitutivo.
Sono Soci ordinari coloro che ne entrano a far parte durante il corso della sua esistenza e che abbiano le seguenti qualità:
1. Sono studenti universitari regolarmente iscritti alla Luiss Guido Carli.
Il consiglio direttivo può autorizzare deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i soci ordinari.
Chi intende aderire all’associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere alle ammissioni, se nelle tre riunioni successive il Consiglio non si esprime a riguardo, l’ammissione è da considerarsi respinta. Il consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di tale diniego.
Chiunque aderisca all’associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha efficacia dalla notifica della relativa istanza.
In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’associazione può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.
Art. 5. Sono organi dell’associazione:
1. L’assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3.Il Presidente del Consiglio Direttivo.
Art. 6.L’assemblea è composta di tutti gli aderenti dell’associazione e non ha un numero fisso di membri.
Art. 7.L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto dal Presidente dell’associazione e dai vice-presidenti che possono solo compiere atti di natura consultiva. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno. La maggioranza per deliberare è quella assoluta dei presenti.
La seduta è considerata valida se sono presenti almeno i 2/3 dei soci in prima convocazione, alla seconda non vi è un quorum strutturale.
Art. 8. Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo. Ha il compito di verbalizzare tutte le sedute e le varie delibere e di mostrare, ogni volta se ne faccia richiesta, il seguente statuto.
Art. 9. Il tesoriere ha il compito di amministrare le risorse economiche e di presentare all’assemblea la relazione sul bilancio semestrale. Partecipa al Consiglio Direttivo.
Art. 10. Il Responsabile alle relazioni esterne è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di relazionare con le associazioni esterne per nome dell’associazione tenendo sempre informato il Presidente ed il Consiglio Direttivo
Art. 11. Il Consiglio Direttivo è composto dai Soci fondatori e da qualsiasi altro socio che entrerà a farvi parte su richiesta di almeno due soci fondatori.
1. Il Consiglio Direttivo:
2. Delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione.
3. Delibera le modifiche al presente statuto.
4. Delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione durante la vita 5.dell’associazione.
6. Delibera lo scioglimento.
7. Delibera l’esclusione dei soci.
8. Nomina il Presidente dell’associazione.
Art. 12. Il Presidente dell’associazione:
1. Nomina il Presidente Emerito su proposta del Consiglio Direttivo.
2. Compie atti di straordinaria amministrazione (solo in casi d’urgenza).
3. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’assemblea dei soci.
4. Sorveglia il buon andamento dell’associazione.
5. Vigila sull’osservanza dello statuto.
6. Propone al Consiglio Direttivo l’esclusione dei soci nei casi stabiliti dall’art.13
del presente statuto.
Art. 13. Su proposta del Presidente o del Consiglio Direttivo, i soci ordinari e fondatori che con il loro comportamento recano danni all’andamento dei lavori dell’associazione possono essere esclusi da essa e perdere l’eventuali quote messe a disposizione.
Art. 14. Qualunque controversia possa sorgere in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso sarà rimesso al giudizio del Presidente Emerito che giudicherà secondo equità. L’arbitro sarà scelto dalle parti contendenti.
Art. 15. Il Presidente Emerito è nominato dal Presidente dell’associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
Il Presidente Emerito:
1. Supplisce il Presidente in sua mancanza, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione.
2. Può rappresentare, su delega del Consiglio Direttivo, l’associazione.
Art. 16. Le nomine vengono effettuate dal Consiglio Direttivo con una maggioranza assoluta su proposta dei soci fondatori . Le nomine hanno un tempo prestabilito di sei mesi tranne quella del Presidente Emerito, Presidente dell’Associazione e per tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo delibera per ampliare il mandato.
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